Nonostante siano lustri e lustri che chi scrive perora la causa dell’abbandono definitivo dell’EXW, questa resta purtroppo ancora la resa preferita da molte aziende italiane.
Se mai occorresse un ulteriore motivo per decidersi a gestire i propri traffici internazionali occupandosi anche della spedizione e del trasporto delle merci, il legislatore nazionale ce ne ha recentemente fornito un altro che dovrebbe destare l’interesse delle imprese del Bel Paese.
La modifica introdotta riguarda l’art. 7 c. 1 del D.Lgs. 471/97, che prevede fino al 30 agosto 2024 la sanzione variabile dal 50 al 100% dell’imposta nei confronti per chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. b) DPR 633/72 (le cosiddette “esportazioni indirette” o “improprie”), qualora il trasporto/spedizione dei beni al di fuori del territorio della UE non avvenga entro il termine di 90 giorni dalla consegna a cura del cessionario non residente o di terzi per suo conto.
Dal 1° settembre 2024, in caso di violazione la sanzione non soltanto è ridotta al 50% dell’imposta, ma viene anche estesa – per ragioni di coerenza – sia alle cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 c. 1 lett. b-bis) DPR 633/72 (beni destinati alle dotazioni di bordo ed al rifornimento e vettovagliamento delle imbarcazioni utilizzate a fini commerciali) se il trasporto/spedizione dei beni al di fuori del territorio della UE non avvenga entro il termine di 180 giorni dalla consegna a cura del cessionario o di terzi per suo conto, ma anche alle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 c. 1 lett. a) DL 331/93, qualora il bene sia trasportato/spedito in altro Stato UE dal cessionario non residente o da un terzo per suo conto e non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna.
La sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta.
Il testo del D.lgs. n. 87/2024 con le modifiche introdotte è disponibile qui: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87