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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato che per il prossimo report CBAM riferito al terzo trimestre 2024, da trasmettersi entro il 31 ottobre p.v., β€œβ€¦qualora i dichiaranti non ottengano dai propri fornitori o produttori di merci CBAM i dati sulle emissioni effettive, devono dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per ottenere tali informazioni dai fornitori e/o produttori.β€œ

Nel comunicato si riporta anche la modalitΓ  di compilazione dei diversi campi del Registro transitorio CBAM, precisando che β€œnel Campo Emissioni dirette incorporate specifiche [Specific direct embedded emissions], dovrΓ  essere inserito il valore β€œ0β€œβ€. e nella sezione β€œSupplementary” dovranno essere caricati β€œi documenti giustificativi che attestino gli sforzi infruttuosi e le misure adottate per ottenere dati da fornitori e/o produttori.β€œ

Non basterΓ  dunque inserire valori pari a zero, ma occorrerΓ  aver messo in atto ogni azione idonea a sollecitare ed ottenere i dati dai produttori esteri, disponendo di inequivocabili prove documentali che lo dimostrino, e che in qualche maniera giustifichino il lor mancato ottenimento.

Sempre piΓΉ necessarie si rendono procedure di due diligence che non solo aiutino a certificare il corretto comportamento delle imprese per conformarsi agli obblighi normativi, che ormai investono materie e ambiti di ogni tipo (CBAM ovviamente, ma anche dual use, EUDR, conflict minerals, misure antidumping, embarghi, … l’elenco sarebbe lungo), e pertanto a cautelarsi contro possibili sanzioni in caso di irregolaritΓ , ma anche e soprattutto volte a razionalizzare la sempre piΓΉ complessa attivitΓ  degli operatori economici, a prescindere dal settore operativo e dalle dimensioni aziendali.

Il testo del comunicato Γ¨ disponibile alla pagina https://www.ets.minambiente.it/CBAM.