CBAM: non più valori di default

A partire dal 1° luglio 2024 gli importatori di beni soggetti al Regolamento Ue 2023/956 (il “Regolamento CBAM”) non potranno più avvalersi dei cosiddetti valori di default pubblicati dalla Commissione europea per presentare i report trimestrali riguardanti le emissioni di carbonio incorporate nelle merci importate.

Occorrerà pertanto disporre di dati reali che quantifichino le emissioni di carbonio degli impianti situati nei Paesi terzi dove sono ottenuti i prodotti contemplati dal Regolamento per adempiere all’obbligo di rendicontazione trimestrale previsto durante il periodo transitorio, iniziato il 1° ottobre 2023 e che si protrarrà fino al 31 dicembre 2025.

La dichiarazione che dovrà essere depositata sul portale telematico UE (UUM&DS (europa.eu) entro il 31 ottobre 2024 per il periodo luglio-settembre e per i trimestri successivi dovrà riepilogare il contenuto di carbonio (emissioni dirette e indirette) sulla base di valori reali e non più sulla base delle stime della Commissione UE contenute nei valori di default ammessi sino al report riferito al Q2-2024.

Diventa dunque necessario attivarsi con i propri fornitori al fine di sensibilizzarli affinché mettano a disposizione per tempo questi dati, prevedendo precisi obblighi contrattuali che vincolino al rispetto dei tempi entro i quali queste informazioni debbono essere tassativamente rese alla clientela.

SANZIONI

La Commissione UE si è riservata il potere di controllo sulle dichiarazioni CBAM, al fine di valutare l’effettivo adempimento dell’obbligo di rendicontazione degli importatori durante il periodo transitorio (art. 11 del Reg. UE 2023/1773, reperibile al link eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1773).

In caso di violazioni, sono previste sanzioni. Nel dettaglio, si impone anche al dichiarante di adottare misure necessarie per adempiere agli obblighi dichiarativi. In caso di dichiarazione errata o incompleta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento di esecuzione e dopo aver ricevuto dall’autorità competente (per l’Italia l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli) la richiesta di correzione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del Regolamento di esecuzione, il dichiarante deve attivarsi per la correzione del report errato o incompleto.

L’importo delle sanzioni, in caso di erronea o incompleta dichiarazione, va da 10 a 50 euro per ogni tonnellata di emissioni non dichiarate.

Nel determinare l’importo effettivo di una sanzione per le emissioni non dichiarate, le autorità competenti dovranno tenere conto dell’entità delle informazioni non comunicate, delle quantità non dichiarate di merci importate e delle emissioni non dichiarate relative a tali merci, come pure del grado di cooperazione del dichiarante nel rimediare alla violazione commessa (art. 16 Reg. cit.).

Per contro, si prevedono sanzioni più elevate nei casi in cui vengano si presentino più di due dichiarazioni incomplete o errate o nel caso in cui la durata dell’omessa dichiarazione sia superiore ai sei mesi.