COMUNICATO UAMA SUL 14° PACCHETTO DI SANZIONI UE ALLA RUSSIA

Sul sito del Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), nella sezione “Legislazione e comunicazione”, l’Autorità nazionale competente al rilascio delle autorizzazioni per i materiali d’armamento, competente anche al rilascio delle altre tipologie di autorizzazioni di competenza del dicastero, ha pubblicato oggi una sintesi delle misure restrittive nei confronti della Federazione Russa emanate dall’Unione Europea con il c.d. “quattordicesimo pacchetto”.

Come si precisa nel documento, il pacchetto include, tra gli altri, la Decisione (PESC) 2024/1744, che modifica la Decisione (PESC) 2014/512, ed il Regolamento (UE) 2024/1745, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014. Nell’ambito dello stesso pacchetto sono stati anche pubblicate la Decisione (PESC) 2024/1738, che modifica la Decisione (PESC) 2014/145, il Regolamento (UE) 2024/1739, con cui è stato emendato il Regolamento (UE) n. 269/2014, relativo alle sanzioni nei confronti di determinate entità implicate nel conflitto in Ucraina, ed il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1746 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014.

La parte di maggior interesse del comunicato riguarda sicuramente “una sintesi delle principali misure riferite a questioni di più diretta competenza di UAMA”, non senza la doverosa premessa da parte dell’Autorità che il documento vuol essere semplicemente uno “strumento di consultazione e non produce alcun effetto giuridico.”

Con riferimento alle novità di quest’ultimo pacchetto, si segnalano in particolare le seguenti modifiche agli allegati:

  • nell’allegato IV sono state aggiunte ulteriori 27 entità, che portano a 675 il numero di soggetti con i
    quali sono fortemente limitate le possibilità di autorizzare l’esportazione di prodotti a duplice uso e di beni elencati nell’allegato VII;
  • l’allegato VII è stato modificato, aggiungendovi prodotti di cui la Russia si serve nelle operazioni
    militari o che contribuiscono allo sviluppo ed alla produzione dei suoi sistemi militari, comprese
    alcune macchine utensili ed alcuni veicoli fuoristrada;
  • l’allegato XXI è stato modificato aggiungendo divieti all’importazione di Elio (NC 2804 2910) e
    Elio-3 (NC 2845 40) introducendo una specifica clausola di salvaguardia fino al 26 settembre 2024,
    per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024;
  • l’allegato XXIII è stato modificato aggiungendo ulteriori beni da sottoporre a divieti di esportazione,
    fatti i casi in cui è possibile applicare le previste deroghe, ed introducendo alcune clausole di
    salvaguardia, rispettivamente fino al 26 luglio 2024 per i beni di cui al codice NC 2602, e fino al 26
    dicembre 2024 per i beni di cui ai codici NC 848180 e 870899, per l’esecuzione di contratti conclusi
    prima del 25 giugno 2024;
  • è stato introdotto l’allegato XXIII quater, che include, tra gli altri, prodotti chimici, prodotti
    impiegati in attività di fonderia, polimeri, prodotti in materiale polimerico o di materie plastiche,
    motori alternativi a pistone, macchine calcolatrici e apparecchi per ufficio, macchinari e apparecchiature di vario genere, inclusi prodotti di uso comune, quali smartphone, apparecchi per
    comunicazione, lampade, sigarette elettroniche ed altri. Per tutti i beni inclusi in questo allegato è
    prevista una clausola di salvaguardia fino al 26 settembre 2024, per l’esecuzione di contratti conclusi
    prima del 25 giugno 2024;
  • all’allegato XL, che costituisce la lista dei Prodotti Comuni ad Alta Priorità, e per i quali si applicano
    le disposizioni degli articoli 12 octies, 12 octies bis e 12 octies ter, sono stato aggiunti cinque ulteriori prodotti.

Di estremo interesse per molte imprese le novità in materia di deroghe e autorizzazioni

  • All’articolo 3 duodecies sono state apportate alcune modifiche, in particolare è stata emendata la
    deroga per uso personale e domestico, estendendola dai beni di cui al codice NC 841720, anche ad
    alcuni oggetti di rubinetteria (NC 8481 80) progettati per impianti sanitari, di riscaldamento, di
    ventilazione o di condizionamento d’aria, e a tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm; è stata altresì introdotta un’ulteriore deroga per i beni di cui al codice NC 3917 10, che possono essere
    autorizzati all’esportazione solo se destinati esclusivamente alla produzione di prodotti alimentari
    destinati al consumo umano.
  • L’articolo 5 quindecies è stato modificato, in particolare al paragrafo 7, ed estendendo dal 20 giugno
    2024 al 30 settembre 2024 la non applicabilità dei divieti di fornire determinati servizi, qualora questi
    siano destinati all’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono
    di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un
    organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un Paese membro dello
    Spazio economico europeo, della Svizzera o di un Paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato VIII. È stato poi introdotto il paragrafo 8 bis, prevedendo un’eccezione all’applicabilità del predetto divieto per i cittadini di uno Stato membro che siano residenti in Russia e che lo siano stati prima del 24 febbraio 2022, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 10, lettera h), che sono loro datori di lavoro, purché detti servizi siano destinati all’uso esclusivo di tali persone giuridiche, entità o organismi.
  • È stato introdotto l’articolo 8 bis, che prevede, a fini antielusivi, il massimo impegno, da parte dei
    soggetti unionali, affinché qualsiasi persona giuridica, entità o da organismo stabiliti al di fuori
    dell’Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo non prenda parte ad attività che
    compromettano le misure restrittive di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014.
  • L’articolo 12 ter è stato modificato, prorogando al 31 dicembre 2024, i termini per effettuare tutte
    le operazioni di disinvestimento, in particolare per le operazioni in deroga al divieto di esportazione
    dei beni elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII e dei beni a duplice uso
    nell’allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 e al divieto nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, oltre al
    riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra; per le operazioni in deroga al divieto di vendita, fornitura o trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato II qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un’impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un’entità russa o un organismo russo e che gestisce un’infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi; per le operazioni in deroga al divieto di importazione o trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI; per le operazioni in deroga al divieto di prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 5 quindecies, qualora la prestazione di servizi ivi indicati sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.
  • L’articolo 12 octies (c.d. No-Russia clause) è stato modificato introducendo alcune specifiche cause
    di non applicabilità (paragrafo 2, lettera a), estendendo al 1° gennaio 2025 il termine di non
    applicabilità già previsto al 20 dicembre 2024 per i contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023,
    escludendo gli appalti pubblici conclusi con autorità pubbliche o organizzazioni internazionali
    (per tali appalti è stato introdotto un obbligo di notifica da parte degli operatori alle autorità
    competenti).
  • È stato introdotto l’articolo 12 octies bis, che estende ai diritti di proprietà intellettuale o segreti
    commerciali in relazione ai Prodotti Comuni ad Alta Priorità elencati nell’allegato XL, l’applicazione
    della c.d. No Russia-Clause, prevedendo una non applicabilità di tale disposizione, fino al 26 giugno
    2025, per i contratti conclusi prima del 25 giugno 2024.
  • È stato inoltre introdotto l’articolo 12 octies ter che impone, a decorrere dal 26 dicembre 2024, a
    tutti i soggetti che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano Prodotti Comuni ad Alta Priorità
    elencati nell’allegato XL, l’adozione di misure finalizzate all’individuazione e valutazione dei rischi
    di esportazione in Russia o per un uso in Russia di tali prodotti, provvedono a che queste siano
    documentate e aggiornate, e l’attuazione di politiche, controlli e procedure per la attenuazione e
    gestione efficace di tali rischi. Detti obblighi non si applicano ai soggetti che vendono i prodotti in
    allegato XL solamente all’interno dell’Unione o verso i Paesi partner elencati nell’allegato VIII, ma
    sono estesi anche ai soggetti anche a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi stabiliti al di
    fuori dell’Unione di proprietà o posti sotto il controllo di soggetti unionali, e che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano Prodotti Comuni ad Alta Priorità elencati nell’allegato XL.
  • Sono state inoltre introdotte alcune deroghe specifiche, fino al 28 giugno 2025, per alcuni beni
    impiegati nel progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2), sito in Russia, al fine di permettere al Giappone di
    soddisfare le proprie esigenze di sicurezza energetica.

Infine, UAMA rimarca doverosamente che “l’efficacia delle autorizzazioni per l’esportazione rilasciate da
questa Autorità sia sempre subordinata:

alla correttezza dei dati e dei documenti forniti al momento della presentazione della domanda;

all’assenza di rilevanti mutamenti della normativa applicabile.


Pertanto, anche in considerazione del crescente e continuo inasprimento delle misure restrittive verso la
Federazione Russa e del tangibile mutamento del quadro normativo di riferimento, gli operatori sono invitati a verificare sempre la compatibilità delle operazioni commerciali alla normativa vigente al momento dell’esportazione o della fornitura di servizi, e se siano intervenute modifiche alle misure restrittive unionali successivamente alla data del rilascio della licenza originaria che possano aver impattato sull’efficacia della stessa, rammentando che, in caso di violazione delle misure restrittive unionali, sono applicabili le sanzioni amministrative e penali previste ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 221/2017.

Il testo integrale del comunicato al link

Comunicato-XIV-pacchetto.pdf (esteri.it)