La Circolare 14/2024 del 20 maggio, con titolo “Art 29 Reg. (UE) 2447/2015 (RE) – Accertamento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e), del codice doganale unionale da parte di esperti“, fornisce importanti precisazioni in ordine alla possibilità per doganalista e CAD (Centri di Assistenza Doganale, società tra doganalisti) di accertare il possesso dei requisiti per l’ottenimento delle semplificazioni doganali.
La nota richiama l’’art. 29 del Reg. (UE) 2447/2015 (RE), che al punto 3 dispone che “al fine di accertare se i criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e) 1, del codice sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente, a condizione che l’esperto che ha redatto le conclusioni non sia collegato al richiedente ai sensi dell’articolo 127 del presente regolamento”.
Considerato che doganalisiti e CAD sono “interlocutori specializzati nell’espletamento delle formalità doganali – che rappresentano un momento fondamentale nella supply chain internazionale e richiedono, soprattutto nell’attuale contesto del commerciale globale, una crescente professionalità – ricoprono un ruolo strategico per le imprese e altamente rilevante per l’Agenzia con cui instaurano un rapporto di “cooperative compliance” volto ad una costante, attiva e trasparente collaborazione“, ADM conferma che “nell’ambito dell’attività di Audit volte alla verifica delle condizioni e dei requisiti necessari in relazione al tipo di autorizzazione/semplificazione doganale richiesta, potrà tenere in considerazione le valutazioni fornite dagli spedizionieri doganali e dai Centri di Assistenza Doganale“.
Il testo integrale della circolare è disponibile al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/153447511/CIRCOLARE-14-2024.pdf/1da67a48-05d7-cdbb-8480-dcdc991113f2?version=1.0&t=1716228836255